REGOLE PER L'AEROMODELLISMO IN SVIZZERA DAL 1. GENNAIO 2023
Dal 1° gennaio 2023 la Svizzera applica le norme dell'UE relative ai sistemi aerei senza pilota (UAS). La Federazione Svizzera di Aeromodellismo (FSAM) è riuscita a negoziare, in occasione dell’elaborazione della normativa UE sui droni, ampie agevolazioni per l’utilizzo dei modelli in volo. Di conseguenza, per l’aeromodellismo classico non cambia praticamente nulla. Non è previsto alcun obbligo di registrazione per i piloti di aeromodelli che volano in Svizzera. Non sono previste nemmeno nuove limitazioni di quota né esami obbligatori.
Per chi valgono questi privilegi?
I privilegi negoziati dalla FSAM si applicano agli aeromodelli pilotati nell’ambito della Federazione Svizzera di Aeromodellismo (FSAM). Ciò avviene quando il pilota di aeromodelli:
- è mebro della FSAM; oppure
- si impegna tramite una dichiarazione a rispettare il „Code of Good Practice“ della FSAM: qui può essere scaricare la versione corta e la versione lunga.
Gli altri piloti, così come i piloti di sistemi aerei senza pilota che non sono aeromodelli, devono rispettare le nuove norme UE
I requisiti per il volo di aeromodelli in Svizzera (dal 1. gennaio 2023)
Sito web dell'UFAC -> Droni -> Aeromodelli
In Svizzera, per l’utilizzo di un aeromodello devono essere rispettati i seguenti requisiti:
- Gli aeromodelli non devono essere utilizzati in modo negligente o intenzionalmente rischioso, tale da mettere in pericolo la vita umana o i beni di terzi.
- Ogni operatore di un sistema di aeromobili senza pilota di peso superiore a 250 g deve disporre di un’assicurazione di responsabilità civile con una copertura fino a 1 milione di CHF e portare con sé l’attestato di assicurazione. In alcuni casi, tali danni sono coperti anche dalle assicurazioni sulla mobilia domestica. Queste compagnie assicurative possono rilasciare un’attestazione in tal senso. I membri della FSAM sono automaticamente coperti dall’assicurazione di responsabilità civile dell’associazione.
- È consentito il pilotaggio di aeromodelli fino a 30 kg a vista.
- I modelli di peso superiore a 30 kg o quelli pilotati al di fuori del campo visivo diretto richiedono un’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC). Qui sono disponibili le linee guida dell’UFAC per gli aerei ad ala fissa e per gli elicotteri. Ulteriori informazioni e documenti relativi ai modelli di peso superiore a 30 kg sono disponibili sul sito web dell’UFAC -> Droni -> Aeromodelli -> Modelli di grandi dimensioni soggetti ad autorizzazione (al centro della pagina).
- Per il funzionamento di aeromodelli di peso superiore a 30 kg omologati all’estero è necessaria una convalida da parte dell’UFAC. Descrizione del processo di convalida sul sito web della FSAM (vedi sotto) e sul sito web dell’UFAC. Con la Germania è in vigore un accordo di riconoscimento reciproco dei modelli omologati. La responsabilità di verificare che la documentazione richiesta (autorizzazione e copertura assicurativa adeguata) per gli aeromodelli di peso superiore a 30 kg sia presente e valida spetta all’organizzatore dell’evento.
- È necessaria un’autorizzazione anche per il volo a vista di aeromodelli di peso compreso tra 250 g e 30 kg nei seguenti casi:
o A una distanza inferiore a 5 km da un aeroporto, un campo di volo o un eliporto;
o A un’altezza superiore a 150 m dal suolo all’interno della zona di controllo di un aeroporto (CTR);
o In un raggio inferiore a 100 m da assembramenti di persone all’aperto (fanno eccezione le manifestazioni aeree ufficiali).
- È necessario rispettare i divieti temporanei o locali per tutti i velivolidivieti temporanei o locali relativi ai velivoli senza pilota. Inoltre, non è consentito il volo in aree protette dalla Confederazione (ad es. riserve naturali). Ulteriori informazioni sui divieti temporanei o locali per tutti i velivoli senza pilota e una mappa delle aree interessate sono consultabili qui.
- Nell’utilizzo di telecamere e altri dispositivi di registrazione occorre rispettare la privacy, ovvero non è consentito sorvolare zone residenziali.
- L’età minima per i piloti di aeromodelli non sorvegliati è di 5 anni (età minima del sorvegliante: 16 anni).
- Qui è disponibile la sezione 4 dell'ordinanzaQui è disponibile la sezione 4 dell’ordinanza del DATEC sugli aeromobili di categorie speciali (VLK), in cui sono disciplinate le norme relative agli aeromodelli.
Convalida delle autorizzazioni di esercizio straniere
Per gli aeromodelli immatricolati in Germania, in base all’accordo tra la Svizzera e la Germania, non è necessario il processo di convalida per volare in Svizzera. La responsabilità di verificare che la documentazione richiesta per gli aeromodelli di peso superiore a 30 kg sia presente e valida spetta all’organizzatore dell’evento.
Anche in caso di voli ricreativi all’estero (al di fuori di manifestazioni), si raccomanda ai presidenti dei campi di aeromodellismo di seguire questa procedura, al fine di garantire la validità dei documenti.
I piloti che pilotano aeromodelli di peso superiore a 30 kg, registrati/omologati in Germania, devono esibire quanto segue:
- Un’autorizzazione valida
- Una copertura assicurativa valida e adeguata
Per gli aeromodelli registrati/omologati al di fuori della Germania, la procedura di convalida rimane invariata. I documenti richiesti devono essere presentati dal richiedente. Se l’aeromodello non dispone di un’autorizzazione, è possibile richiederla in Svizzera (previa ispezione).
Vigilanza / Controllo
A fini di vigilanza, in occasione di un evento o di uno spettacolo aereo, dovrebbe essere presentato un elenco degli aeromobili in possesso di un’autorizzazione tedesca (oltre 30 kg). Tale elenco dovrebbe contenere quanto segue:
- Nome del pilota
- Modello dell’aeromobile
- Numero di autorizzazione/registrazione, se disponibile
Communicato FSAM (traduzione non ufficiale)
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